STATUTO DEL CF4D "Circolo Fotografico Quarta Dimensione"


ART. 1 Costituzione, denominazione e sede
E' costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n° 383/2000 denominata Circolo Fotografico Quarta Dimensione, con sede in via Leoncavallo, 8 a Busseto Pr.
L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
L'Associazione Circolo Fotografico Quarta Dimensione è apolitica e apartitica.
La durata dell'Associazione è illimitata.

 

ART. 2 Scopo e oggetto sociale

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

-Aggregare soggetti interessati alla fotografia ed alle arti grafiche in genere favorendone l' arricchimento tecnico e culturale.

-Promuovere, senza scopo di lucro, la tecnica, il linguaggio, e la cultura legata alla fotografia mediante lo svolgimento di svariate attività; ossia: incontri, mostre, corsi, proiezioni, seminari, anche con l'apporto di personale esterno all'organizzazione.

-Divulgare la fotografia in tutte le sue forme espressive

-Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente della forma di volontariato da parte dei propri associati e occasionalmente di avvalersi di attività prestata in forma volontaria libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati


ART. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1)Contributi degli aderenti e di privati.
2)Contributi di enti e istituzioni pubbliche.
3)Donazioni e lasciti.
4)Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali.
5)Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ART. 4 Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede
dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART. 5 I Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che siano disposti a sostenerla economicamente (mediante il versamento di una quota associativa prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo).
L'ammissione a socio è subordinata alla compilazione di apposito modulo da parte degli interessati. Il Consiglio Direttivo cura l' annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco soci.
Gli aspiranti soci potranno essere accettati nel circolo in base al parere ed all'approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo. Resta valido in ogni caso il diritto al recesso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni uno.

 

ART. 6 Doveri e Diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:
1)Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2)A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.
3)A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1)A partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
2)A partecipare all'assemblea con diritto di voto.
3)Ad accedere alle cariche associative.
4)A prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.


ART.7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
1) L'assemblea dei soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
4) Il Vicepresidente.
5) Il Segretario

 

ART. 8 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente stesso o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1)Approva il bilancio consuntivo e preventivo.
2)Elegge i componenti del consiglio direttivo.
3)Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
4)Delibera l'esclusione dei soci.
5)Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l' assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio direttivo eletto fra presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante i seguenti sistemi:
Email, SMS, Avviso Telefonico, con conferma di ricevuta convocazione da parte degli interpellati, almeno 15 giorni prima della data della riunione; specificando l' ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari sono inviate ad ogni socio mediante posta elettronica o posta ordinaria.

 

ART. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore ad otto e non superiore a undici, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale rettifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1)Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
2)Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
3)Nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
4)Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
5)Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno quattro consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante i seguenti sistemi: Email, SMS, Avviso Telefonico, con conferma di ricevuta convocazione da parte degli interpellati, almeno 5 giorni prima della data della riunione; specificando l'ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART.10 Il Presidente

Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché
l'assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza al membro del consiglio più anziano d'età.
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume il potere chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART.11 Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con identiche finalità o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

 

ART.12 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.